Vi è persino una rigidissima quanto dettagliata previsione per i carabinieri che intrattengono relazioni amorose o, peggio ancora, adulterine o con l’uso della seduzione: Qualunque soggetto, che possa distrarre il Carabiniere dall’attenzione continua, ch’egli deve avere per l’eseguimento del suo dovere, deve essere troncato nel suo principio e represso. Ne è certamente uno più essenziali l’amoreggiamento; la facilità a cui sono esposti i Carabinieri nelle loro relazioni cogli abitanti, deve tanto maggiormente interessare i Comandanti delle Stazioni ad invigilare su questa parte della disciplina il menomo loro andamento. La colpa sarebbe gravissima nel commercio con donna maritata, mentre, oltreché illecite, sono incalcolabili le conseguenze che possono derivarne; ma non sarebbe meno riprovevole la frequenza d’una nubile, ancorché con intenzione di matrimonio... la cosa sarebbe viziosa poi, e meritevole di severa punizione, qualora senza rette intenzioni usasse lusinga o seduzione, ovvero facesse lecito di ammogliarsi clandestinamente e senza permesso... Colui, che si ammogliasse senza permesso, sarà passato al Corpo-franco e quel Carabiniere che dichiaratosi celibe nella sua ammissione al Corpo, si riconoscesse quindi ammogliato, sarà restituito al Corpo da cui proviene, o passato in altro se recluta volontaria.
Il minuzioso Regolamento Generale del 16 ottobre 1822, composto da centinaia di articoli, accompagnerà i carabinieri per gran parte del XIX secolo, rimanendo in vigore sino al 1892.
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Il Regolamento Generale del 1822